La legge
40/2004 (legge n. 40 del 19 febbraio 2004)
"regolamenta" la fecondazione assistita in Italia
preoccupandosi, in realtà, di vietare anziché disciplinare.
Frutto di cattivi legislatori, la
suddetta norma è stata dibattuta in Parlamento ignorando gli emendamenti
correttivi presentati nel corso dell'opera di discussione e
approvazione.
Una sconfitta per tutti arginabile
solo il 12 e il 13 giugno, abrogando i punti più oscurantisti.
Di seguito, il
testo
completo della legge con le parti che verranno eliminate in caso di
vittoria del sì (le cromìe delle zone evidenziate sono legate ai colori
delle quattro schede referendarie).
"Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita"
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004
CAPO I
PRINCÌPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1.
Al fine di
favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla
sterilità o dalla infertilità umana
è consentito il ricorso alla
procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le
modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti
i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2.
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora
non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di
sterilità o infertilità.
ART. 2.
(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può
promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e
sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli
interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può
incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione
dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di
prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della
legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della
sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento
familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1.
Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è
consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere
altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque
circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate
documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico.
2. Le tecniche di procreazione medicalmente
assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di
evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e
psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della minore
invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3.
È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo.
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1.
Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso
diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi
viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma
3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera
dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui metodi, sui problemi
bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici
conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di
successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative
conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla
coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure
di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione
medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e
quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti
della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle
tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una
volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati
con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti
di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di
accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa
per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e
della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e
l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore
a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti
indicati dal presente comma fino
al momento della fecondazione dell'ovulo.
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla
presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di
non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla
coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere
alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere
esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze
giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute,
avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del
Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono
vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate
periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione
tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione
delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di
figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la
volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della
madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
in violazione del divieto di cui
all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui
consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di
disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235,
primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui
all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non
può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di
tipo eterologo in violazione del
divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non
acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può
far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di
obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione
medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e
private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui
all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle
strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle
autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle
disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti
tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del
Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il
registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati
e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma
1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie
e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici
regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la
trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie
le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società
scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente
assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo
sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e
all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità
indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo
svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle
autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1.
Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di
soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in
violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione
medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi
viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte
da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui
al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai
soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica
l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
4. Chiunque applica tecniche di
procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso
secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica
tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da
quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza,
organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o
la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a
due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad
ottenere un essere umano
discendente da un'unica cellula
di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio
genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito
con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un
milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione
perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai
quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi
1,
2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi
dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle
pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno.
Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o
di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione
su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su
ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche
ad essa
collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di
sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla
presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e
dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di
manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti
ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a
predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi
aventi finalità diagnostiche
e terapeutiche,
di cui al comma 2 del presente articolo;
c) interventi
di clonazione mediante
trasferimento di nucleo o di scissione precoce
dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie
diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al
comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui
al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti
con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre
anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al
presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata
la crioconservazione e
la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli
embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di
embrioni superiore a quello strettamente necessario
ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
3. Qualora il trasferimento nell'utero
degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione
degli embrioni stessi fino alla
data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
4. Ai fini della presente legge sulla
procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria
di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio
1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono
informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli
embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli
obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un
anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una
professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente
articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei
gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui
al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità
predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale
per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture autorizzate,
con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle
tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei
dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una
relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente
le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle
procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di
coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore
deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o
dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore
sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private
autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o
venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in
tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua
presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il
personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività specificatamente e
necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione
medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente
l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti
nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi
dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati
ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui
al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente
l'indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito
dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel
periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge,
nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che
hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono
stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del
presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi
dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le
modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di
cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il
Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è
ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al
comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|
a cura di Diego Brugnoni |
|