REFERENDUM SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA
guida essenziale

2. La salute della donna
La legge 40 impone alla donna la fecondazione di non più di tre ovuli alla volta con l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente, a prescindere dalle naturali specificità di ogni caso; ciò significa ignorare il rischio di parti plurigemellari o, diversamente, trascurare i traumi legati a ripetuti e pesanti tentativi di fecondazione.
La stessa norma vieta l'accesso all'analisi preimpianto alle coppie portatrici di malattie genetiche.

 

Se vince il
NO (o l'astensione)

Se vince il

Le coppie affette da sterilità completa (o da qualche forma di infertilità) possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita solo se i medici abbiano scoperto con certezza qual è la causa della sterilità.

Potranno sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita anche le coppie affette da infertilità non documentabile, per esempio quella di tipo psicologico.

Queste coppie possono sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita solo se dimostrano di avere già percorso tutte le strade possibili per guarire.

Potranno sottoporsi alle tecniche di fecondazione assistita anche le coppie (per esempio quelle intorno ai 40 anni) che non hanno il tempo di sperimentare altri tipi di cure.

Non possono accedere le coppie non sterili portatrici di malattie genetiche.

Potranno accedere le coppie che, essendo portatrici di malattie genetiche, è sconsigliabile che abbiano figli naturalmente.

Possono essere fecondati solo 3 ovociti, che devono essere tutti re-impiantati.

Potranno essere fecondati più di 3 ovociti, e non dovranno essere impiantati tutti contemporaneamente.

Nel caso di fallimento della terapia la donna si deve sottoporre a un nuovo ciclo di stimolazione e a un nuovo impianto di ovociti.

In caso di fallimento della terapia, potranno essere impiantati gli altri ovociti fecondati, evitando di ricorrere a nuove stimolazioni ormonali.

Nel caso in cui si formino embrioni portatori di malattie genetiche il medico è obbligato a impiantarli nella donna.
La donna non può tornare sulla sua decisione: ha la possibilità di accettare il feto malformato oppure di ricorrere, più tardi, all’aborto terapeutico.

Nel caso in cui si formino embrioni portatori di malattie genetiche, la donna avrà la facoltà di rifiutare l’impianto e di evitare un eventuale successivo aborto terapeutico.


Tratto da: www.mazziniano.it/referendum-fecondazione, a cura di Diego Brugnoni